Incentivi

Al fine di favorire o sviluppo e l’utilizzo di impianti fotovoltaici lo Stato oramai da diversi anni sta promuovendo importanti forme di incentivazione. Il sistema incentivante attualemente in vigore prende il nome di "Conto Energia". In  vigore in Italia, dal settembre 2005,  arrivato alla 4° versione nel maggio del 2011. Il  "Quarto conto energia”  subentra dopo il "Terzo Conto Energia" entrato in vigore solo 5 mesi prima,. Voluto dal Ministro dello Sviluppo Economico Romani  con forti correzioni sulle tariffe incentivanti.

Esso si basa su una tariffa incentivante per kWh prodotto che consente di ammortizzare i costi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico ed, in seguito, anche di guadagnare. L’incentivo, valido unicamente per i sistemi connessi in rete, non va a sostenere i costi per la realizzazione dell’impianto ma premia la produzione di energia fotovoltaica. Infatti l’energia elettrica prodotta verrà pagata dallo Stato, nella figura del Soggetto Attuatore (GSE) ad una tariffa molto superiore al prezzo di mercato attuale. Possono benificiare degli incentivi le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o edifici. Di seguito sono riportate le tariffe incentivanti riconosciute per vent’anni, all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici a decorrere dalla data di entrata in esercizio.

E’ importante sottolineare che seppur la durata della tariffa incentivante è di venti anni, l’energia elettrica prodotta potrà essere venduta al gestore anche oltre il ventennio, per tutta la durata di vita utile dell’impianto (oggi valutabile tra i 30-35 anni).


Aspetti Economici


Per valutare la convenienza economica dell’investimento legato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico occorre considerare quanto segue:

  1. L’incentivo deriva dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici = Soggetto Attuatore) e si calcola moltiplicando la tariffa incentivante per tutta l’energia fotovoltaica prodotto espressa in kWh, indipendentemente dall’utilizzo di tale energia, sia che venga consumata in tutto o in parte dall’utente sia che venga immessa in tutto o in parte nella rete pubblica;
  2. Per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kWp, quando l’energia prodotta dal fotovoltaico risulti paragonabile in quantità con  quella consumata dal soggetto responsabile (utente), è opportuo operare con il gestore di rete locale (per esempio l’Enel) in regime di scambio sul posto; ciò equivale sostanzialmente ad un conguaglio su base annuale, operato dal gestore, tra l’energia ceduta e l’energia ricevuta. Con tale meccanismo, nella valutazione economica, all’incentivo di cui al punto precedente, occorre sommare il risparmio che si ottiene dal gestore (Bolletta Enel), valutabile in circa 0,18 euro/kWh prodotto/consumato;
  3. Per gli impianti che non operano in regime di scambio sul posto e, in generale, per tutti gli impianti al di sopra dei 20 kWp, all’incentivo di cui al punto primo occorre sommare:
    1. Il risparmio sulla bolletta del gestore valutabile in circa 0,15 euro per kWh riferito all’energia fotovoltaica immessa nell’utenza, qualora il soggetto responsabile abbia un’utenza e non sia un produttore puro;
    2. Il ricavo derivante dalla vendita dell’energia eccedente, rispetto all’eventuale consumo, e immessa nella rete pubblica, che può essere stimato in 0,095 euro per kWh ceduto (attuale prezzo minimo imposto dall’ A.E.E.G. per il ritiro da parte del gestore i rete locale).

Ulteriori info:


Il conto energia si applica agli impianti entrati in servizio a partire dal 1° ottobre 2005. 

  • Le domande per accedere ai benefici del Conto Energia possono essere presentate da privati, aziende, condomini ed enti pubblici.
  • I pannelli fotovoltaici possono essere installati sui tetti o a terra. 
  • Il conto energia può essere cumulato ad altri contributi in conto capitale  con limitazioni dell’ordine del 20 % secondo i vari casi meglio specificati nel  decreto 
  • Il premio riconosciuto in base all’energia prodotta non verrà aggiornato ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT.

 

 

 

 

 

 

Certificati Verdi

Nell’art. 11 del decreto legislativo n.79 del 1999, detto anche “decreto Bersani”, che recepisce la direttiva 96/92/CE sulla liberalizzazione del mercato dell’energia, viene fissato l’obbligo per i produttori di energia elettrica, che eccedono i 100 GWh/annuo, a produrre dal 2002 il 2% di elettricità con Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR). Dal 2004 al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è incrementata dello 0,35% annuo. L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di Certificati Verdi (CV) relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti. Il successivo decreto ministeriale del MICA dell’11/11/1999 definisce ufficialmente che cosa si intende per impianti IAFR (cioè quelli la cui produzione è da ritenere valida ai fini della quota del 2%). Vengono qualificati come IAFR tutti gli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, quelli già in funzione che vengono ripotenziati e quelli idroelettrici obsoleti che vengono rifatti o riattivati. L’energia elettrica prodotta annualmente con impianti IAFR gode del diritto di avere la priorità di dispacciamento in tempo reale nell’immissione in rete. Essa è raggruppata in pacchetti dal contenuto unitario di 100 MWh, a cui vengono abbinati dei titoli detti Certificati Verdi, che testimoniano l’origine dell’energia da un impianti IAFR. Tale abbinamento è consentito per i primi otto anni di produzione dell’impianto. I CV hanno validità annuale, vengono emessi Terna S.p.A. su richiesta dei produttori e devono accompagnare la fornitura di energia elettrica a Terna S.p.A. da parte degli stessi: in questo modo si garantisce il rispetto della quota del 2% nel flusso di energia elettrica immesso nel sistema di dispacciamento nazionale. I CV sono messi a disposizione degli acquirenti come titoli e scambiati su un apposito mercato di Borsa, gestito dal Gestore del Mercato Elettrico (GME). La validità dei CV non venduti entro l’anno, viene estesa agli anni successivi (decreto “Marzano”) a copertura delle future esigenze del mercato. Il produttore di elettricità da IAFR può decidere di non porre in vendita i CV nel corso dell’anno di produzione, ma può porli in banca nella previsione di negoziarli negli anni successivi a condizioni migliori. I produttori che non possono, o non vogliano, produrre in proprio elettricità con impianti IAFR, o che non riescano a raggiungere la quota del 2%, potranno acquistare i necessari CV dai gestori di impianti IAFR, o mediante accordi diretti, o rivolgendosi alla Borsa dei CV.

Per ottenere un certificato verde bisogna produrre annualmente almeno 50.000 kwh di energia elettrica, ma per piccoli impianti basta una produzione di energia superiore ai 25.000 kwh annui per avere diritto ad un certificato verde. I certificati vengono concessi all’impianto qualificato per gli 8 anni conseguenti all’entrata in esercizio, con la possibilità di ottenere per ulteriori anni nuovi certificati previo riammodernamento o ripotenziamento dell’impianto. Attualmente si sta discutendo la possibilità dal punto di vista legislativo di aumentare a 12 anni il periodo di rilascio dei certificati verdi. La domanda di certificati è imposta dalla legge, in quanto vige l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2.35% incrementata dello 0.35% per anno dal 2004 fino al 2006 e per i successivi trienni 2007-2009 e 2010-2012 l’incremento sarà uguale o superiore. Le condizioni tecniche per la cessone dell’energia devono essere concordate con l’ente distributore. 

Il prezzo dei certificati verdi è variabile e fissato di anno in anno in base agli incentivi concessi, ricordando che per il 2004 il valore è stato fissato in 9,739 eurocent per kwh e viene riconosciuto sulla totale produzione sia quella autoconsumata, sia quella ceduta. È molto importante evidenziare che i certificati verdi posseduti dal gestore di un impianto biogas e l’energia elettrica prodotta dallo stesso impianto possono essere venduti separatamente poiché i certificati verdi vengono pagati sul totale dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, mentre l’energia elettrica che viene pagata è quella ceduta alla rete nazionale, che a sua volta usufruisce della condizione favorevole di priorità di dispacciamento poiché prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre le opere per la realizzazione di un impianto IAFR sono di pubblica utilità, come previsto dal D.lgs 387/03. Pertanto fermo restando il rilascio del CPI di competenza del servizio antincendio del Ministero dell’Interno, tutte le opere connesse alla realizzazione ed alla gestione sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o da altro soggetto delegato, ed inoltre gli IAFR di potenza inferiore ai 3MWt sono attività considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo.

Il mercato dei CV

Il GME organizza e gestisce il mercato dei CV, ad esso possono partecipare, come acquirenti o venditori il Gestore delle Rete Nazionale di Trasmissione (Terna S.p.A.), i produttori nazionali ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti e le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti, ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ottenimento della qualifica di operatore di mercato. Il mercato dei CV, operativo da Marzo 2003, garantisce liquidità, infatti il Gestore della Rete Nazionale di Trasmissione offrirà i CV emessi a proprio favore sul mercato; trasparenza, perché i prezzi che si formeranno sul mercato saranno pubblici e accessibili a tutti e infine; sicurezza, infatti c’è il deposito in conto prezzo (cioè l’ammontare totale versato da ciascun operatore, il giorno prima dell’apertura di una sessione di contrattazione, a garanzia degli acquisti che intende effettuare sul mercato) richiesto agli acquirenti e la verifica della titolarità dei CV nel registro del GRTN.

Le sessioni del Mercato sono una volta alla settimana tra gennaio e marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nel restante periodo, attraverso una negoziazione continua. Gli operatori accedono al mercato via web e possono acquistare un numero massimo di CV in una sessione pari all’ammontare depositato in conto prezzo, diviso il prezzo convenzionale indicato dall’operatore (che deve essere maggiore di quello indicato dal GME). Allo stesso modo gli operatori possono vendere un numero massimo di CV in una sessione (pari a quelli registrati sul conto proprietà presso il GRTN). Il prezzo sull’ MCV viene fissato in generale attraverso negoziazione continua e gli operatori possono presentare sul mercato proposte di negoziazione con limite di prezzo o senza. Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine a liste ordinate per strumento negoziato secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo uguale, secondo l’ordine temporale di ricezione delle proposte stesse. Le proposte di acquisto con limite di prezzo si abbinano con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale a quello indicato nella proposta. Le proposte senza limite di prezzo si abbinano con la migliore proposta di segno opposto presente sul mercato. Nel caso in cui nel sistema non ci fossero proposte di segno opposto, la proposta senza limite di prezzo viene rifiutata automaticamente.

Attualmente nel MCV ci sono 91 operatori ammessi. Il valore di partenza dei CV viene fissato anno per anno dal GRTN in base al prezzo di scambio realizzato l’anno precedente. Per il primo anno che è stato il 2002, il livello base è stato fissato utilizzando la normativa dei prezzi dei KWh stabilita dal decreto CIP6/92 che regolava la materia della produzione energetica delle fonti rinnovabili prima del decreto Bersani. Il CIP6 è il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi adottato il 29/4/1992, che stabiliva incentivi economici per la cessione di elettricità ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati). Poiché il CIP6/92 assicurava una durata delle incentivazioni governative per 8 anni e gli ultimi impianti riconosciuti da questa normativa sono entrati in funzione negli ultimi anni ’90, le nuove norme dei CV si troveranno a convivere ancora per qualche anno con le vecchie del CIP6/92. Pertanto il prezzo base dei CV è stato raccordato ai prezzi del kWh degli impianti CIP6/92, fissandone il valore come differenza tra il prezzo riconosciuto amministrativamente del kWh del CIP6/92 e il ricavo medio ottenuto dalla vendita di tale kWh sul mercato dell’elettricità.

Gli impianti di produzione elettrica sottoposti alla normativa CIP6/92, che sono entrati in esercizio dopo il 01/04/1992, possono emettere CV. La proprietà di tali certificati è assegnata al GRTN che li pone sul mercato per proprio conto. Nel 2002 l’offerta potenziale di CV derivati da impianti CIP6/92 è stata di 4.3 TWh. A chiusura del mercato a fine anno i CV emessi in proprio e venduti dal GRTN sono stati 23287 corrispondenti ad una produzione elettrica di 2329 TWh. Il prezzo di vendita consuntivo è stato di 8418 euro per CV, che per l’acquirente è divenuto pari a 10100 euro per l’aggiunta dell’IVA. Il totale delle emissioni di CV da parte del GRTN, per conto dei produttori privati, è stato di 9140 CV, venduti allo stesso prezzo di quelli del GRTN, corrispondenti ad una produzione di energia elettrica da IAFR di 914 GWh. Pertanto il volume totale del mercato dei CV nel 2002 è stato pari a 32427 corrispondenti a 3243 TWh di energia rinnovabile, con cui si è soddisfatto l’obbligo della quota del 2% sulla produzione nazionale dell’elettricità. Facendo riferimento al consumo elettrico nazionale lordo del 2002, che è stato di circa 310 TWh, la quota del 2% corrisponderebbe a 6.2 TWh, cioè ad un valore circa doppio di quello realizzato con i CV. La discrepanza spiegata dal fatto che alcune voci di bilancio dell’elettricità sono esenti dall’obbligo dei CV. Si tratta ovviamente della quota già prodotta di energia rinnovabile nei vecchi impianti (idroelettrica in primo luogo), di quella importata, degli autoconsumi delle centrali, dell’energia impiegata per i pompaggi, di quella destinata alla cogenerazione e di una quota di franchigia pari ai primi 100 GWh prodotti annualmente da ogni impianto. Tenendo conto di tutto ciò, il riferimento per il calcolo di partenza del 2002 è stato pari a 167 TWh, il che ha portato alla quota 2% da soddisfare con energia rinnovabile pari a 3.3 TWh, cioè a una domanda di CV per il primo anno di funzionamento di 33000 titoli in accordo sostanziale con il consuntivo di 32430 CV sopra esposto. Visto il valore unitario spuntato di 10100 euro (IVA compresa) per CV, le dimensioni del mercato dei CV per il primo anno sono state di 327.5 milioni di euro. 

Certificati Bianchi

I certificati bianchi, definiti anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), rappresentano un incentivo atto a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito. Istituiti in Italia con i DD.MM. 20 luglio 2004 elettricità e gas, ed entrati in vigore nel gennaio 2005, i certificati bianchi consistono in titoli acquistabili e successivamente rivendibili il cui valore è stato originariamente fissato a 100 €/tep, valore che è soggetto a variazioni stabilite dall’Autorità anche in funzione dell’andamento del mercato.

Gli interventi di risparmio possono essere sia a monte del processo produttivo sia presso l’utente finale, ad esempio favorendolo la sostituzione di elettrodomestici e caldaie più vecchie in favore di apparecchi a più alta efficienza. Per la maggior parte degli interventi il periodo di concessione è di 5 anni, mentre per gli interventi di isolamento termico degli edifici, di architettura bioclimatica e altri interventi similari il periodo di concessione è di 8 anni. La contrattazione dei TEE può avvenire bilateralmente tra le parti interessate o all’interno di uno specifico mercato gestito dal GME (Gestore del Mercato Elettrico). L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) è l’ente che autorizza l’emissione dei certificati bianchi, gestisce la valutazione economica dei TEE e si occupa del controllo dell’effettivo risparmio energetico ottenuto. Dal 2006 anche l’ENEA collabora con l’AEEG nella valutazione del risparmio energetico effettivamente ottenuto. I certificati bianchi riguardano tre tipi di interventi: risparmio di energia elettrica; risparmio di gas naturale; risparmio di altri combustibili.

I soggetti distributori interessati possono essere sia obbligati che volontari: sono soggetti obbligati tutti i distributori di energia elettrica e di gas la cui utenza finale è superiore alle 100.000 unità; possono essere soggetti volontari distributori con utenza finale minore di quella prescritta o anche le società di servizi, produttori, impiantisti, ecc. L’osservanza dei limiti di risparmio energetico viene premiato dall’Autorità e da altre fonti governative di finanziamento con un contributo economico, il cui valore viene stabilito annualmente dalla stessa Autorità. Inoltre è possibile guadagnare vendendo i titoli in eccesso grazie al raggiungimento di un risparmio superiore a quello annualmente prestabilito. Di contro, coloro i quali non riescono a ottemperare agli obblighi minimi assunti vengono conseguentemente sanzionati e dovranno acquistare sul mercato ulteriori titoli necessari al raggiungimento dell’obiettivo minimo prefissato. I DD.MM. 20 luglio 2004 fissano anche gli obiettivi di risparmio in consumo energetico nazionale per il quinquennio 2005-2009 con valori che tendono a raddoppiare annulmente: in tal modo, partendo da 0,10 Mtep per anno relativamente al 2005, si arriva a 1,60 Mtep per anno da conseguire nel 2009.

Per il 2005 gli obiettivi di risparmio energetico sono stati superati di circa il 174%, con il 75% dovuto al risparmio di energia elettrica, il 21% al risparmio di gas naturale e il restante 4% al risparmio di altre forme di energia. In Europa, nell’ottica delle politiche di basso impatto ambientale e di risparmio energetico, i certificati bianchi non sono abbastanza diffusi. Oltre l’Italia, attualmente anche la Francia adotta tale certificazione, mentre altre nazioni o adottano altri schemi di risparmio energetico o si stanno avviando all’introduzione dei certificati bianchi in un futuro prossimo (per esempio il caso di Gran Bretagna, Danimarca e Olanda).

Detrazione del 55%

Le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 20-24 legge 244/2007) in materia di detrazione fiscale delle spese per la riqualificazione energetica sono sostanzialmente la proroga sino al 2010 della detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la determinazione dei nuovi limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache orizzontali. Nello specifico è stata definito che: venga sostituita la “Tabella 3”, allegata alla legge 296/2006 con efficacia dal 1° Gennaio 2007, che rendeva operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici; la totale ridefinizione, per mezzo di un preciso decreto, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini degli interventi di “riqualificazione globale” (articolo 1, comma 344, legge 296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre con infissi e strutture opache orizzontali (articolo 1, comma 345, legge 296/2006); la facoltà di poter spalmare al detrazione fiscale in un numero di quote annue di uguale importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a discrezione irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione; una facilitazione procedurale per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, per le quali, per gli interventi eseguiti dal 1° Gennaio 2008, non è più obbligatoria la presentazione della certificazione/qualificazione energetica dell’edificio.

Chi può benificiare della detrazione del 55%?

I soggetti beneficiari possono essere: persone fisiche, enti e soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir 917/1986, ovvero società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa (che si fanno carico delle spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti), soggetti titolari di reddito d’impresa (che si fanno carico delle spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica sui medesimi edifici). In tal caso, analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio su edifici residenziali è stato specificato che il beneficio è esteso, per le persone fisiche, anche ad eventuali familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengono le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica.

– Riepilogo agevolazioni

Tipologia di intervento

Detrazione Massima

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

100.000 €

Stutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi

60.000 €

Installazione di pannelli solari

60.000 €

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

30.000 €


 

 


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